PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la presente legge, recante norme finalizzate al riequilibrio del sistema elettrico nazionale, favorisce e incentiva la produzione e la fornitura di energia elettrica agevolando l'inserimento degli impianti e delle relative infrastrutture nel territorio e privilegiando l'uso razionale delle fonti sulla base della disponibilità, della sostenibilità economica e ambientale e della loro attitudine tecnica a garantire la copertura dei fabbisogni.

Art. 2.
(Piano nazionale per l'elettricità).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri approva il Piano nazionale per l'elettricità (PNE), recante obiettivi di breve termine a cinque anni, di medio termine a dieci anni e di lungo termine a venti anni. Il PNE è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La redazione del PNE compete al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il PNE è parte integrante e vincolante del Piano energetico nazionale.
      2. Il PNE è redatto sulla base delle previsioni di sviluppo dell'economia e dei corrispondenti fabbisogni elettrici, ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento degli stessi fabbisogni, a ridurre il costo medio dell'energia elettrica, a garantire la certezza e la diversificazione delle forniture e a limitare gli oneri ambientali. A tale fine il PNE prevede il ricorso razionale

 

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a tutte le fonti energetiche sulla base della disponibilità, della sostenibilità economica e ambientale e dell'attitudine a garantire la copertura dei fabbisogni, senza esclusioni non esplicitamente dettate da norme di legge.
      3. Sulla base delle condizioni del mercato dell'elettricità e delle fonti energetiche nonché dei vincoli derivanti dagli impegni assunti dallo Stato in ambito comunitario, il PNE determina le quote del fabbisogno interno da soddisfare attraverso la produzione in ambito nazionale e il ricorso alle importazioni, e stabilisce il numero e il tipo degli impianti di produzione e delle infrastrutture elettriche da realizzare sul territorio nazionale.
      4. Il PNE localizza su scala regionale gli impianti e le infrastrutture da realizzare sul territorio nazionale sulla base del principio generale del concorso solidale di ogni singola regione al soddisfacimento delle esigenze nazionali, tenendo conto delle condizioni locali, dei vincoli geografici e delle necessità di ottimizzazione tecnica ed economica del sistema elettrico.
      5. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raggiungono un'intesa per la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture nonché per la ripartizione delle quote di produzione elettrica previsti dal PNE. Qualora tale intesa non sia raggiunta entro i sei mesi successivi alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il PNE, di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
      6. Entro tre mesi dalla stipula dell'intesa di cui al comma 5 del presente articolo o, in difetto, dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano i rispettivi piani energetici alle indicazioni del PNE.
 

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      7. Il PNE individua le linee di ricerca e di sviluppo industriale connesse con le necessità di equilibrio, ottimizzazione ed evoluzione tecnologica del sistema elettrico nazionale e quantifica le somme a tale fine necessarie. La ricerca nel settore elettrico è attuata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006. La riserva tariffaria sul prezzo di vendita dell'energia elettrica destinata a finanziare le attività di ricerca è determinata, entro due mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      8. Il PNE stabilisce le motivazioni, le modalità e l'entità di eventuali incentivazioni delle fonti e delle tecnologie di produzione elettrica, sulla base della loro attitudine a garantire, nell'immediato o in una prospettiva credibile sul piano tecnico-economico:

          a) il soddisfacimento su larga scala dei fabbisogni elettrici;

          b) la riduzione dei costi di produzione elettrica;

          c) la riduzione dei costi esterni associati all'impatto ambientale del sistema elettrico;

          d) contributi significativi alla soluzione dei problemi connessi con la gestione dei rifiuti.

      9. È vietata sull'intero territorio nazionale ogni incentivazione delle fonti di produzione elettrica non specificamente prevista dal PNE.

 

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Art. 3.
(Opere di interesse nazionale).

      1. Al fine di garantire l'equilibrio del sistema elettrico, sono opere di interesse nazionale:

          a) gli impianti di produzione elettrica di potenza superiore a 50 MW e le infrastrutture connesse;

          b) gli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti con produzione di energia elettrica o con produzione combinata di elettricità e di calore di potenza complessiva superiore a 1 MW e le infrastrutture connesse;

          c) gli elettrodotti aventi capacità di trasporto superiore a 50 MW;

          d) le stazioni di trasformazione e di conversione dell'energia elettrica aventi capacità di trasformazione superiore a 50 MW;

          e) gli impianti di rigassificazione.

Art. 4.
(Autorità di controllo nucleare).

      1. È istituita l'Autorità di controllo nucleare (ACN), autorità indipendente con compiti di controllo, supervisione e sorveglianza ispettiva sul territorio nazionale di tutte le attività nucleari o comunque coinvolgenti l'uso di sorgenti radioattive o dalle quali hanno origine materiali radioattivi. All'ACN si applicano le disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni attribuite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) sono trasferite all'ACN. Conseguentemente, le funzioni svolte in ambito nucleare, il personale e le dotazioni finanziarie e strumentali del Dipartimento rischio tecnologico e nucleare dell'APAT nonché la Commissione tecnica per

 

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la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, sono trasferiti all'ACN.
      3. L'ACN, con il supporto operativo della Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) e della Commissione per l'energia nucleare dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNICEN), procede alla revisione della normativa tecnica relativa alla realizzazione e all'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse, verificandone l'uniformità agli standard emanati dalle organizzazioni nucleari internazionali ed emanando, se ritenuto necessario, nuove norme tecniche finalizzate a colmare eventuali carenze.

Art. 5.
(Localizzazione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ACN, dell'APAT e della SOGIN Spa, e recependo le raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) dell'Organizzazione della Nazioni Unite (ONU) e dall'Agenzia dell'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), emana, con proprio decreto, le linee guida per la localizzazione degli impianti elettronucleari sul territorio nazionale.
      2. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, e in attuazione delle linee guida ivi contenute, l'ACN trasmette al Ministro dello sviluppo economico, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la mappa delle aree nazionali suscettibili di accogliere impianti elettronucleari.
      3. La localizzazione degli impianti elettronucleari previsti dal PNE è stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sulla base

 

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della mappa delle aree di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6.
(Autorizzazione alla costruzione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. L'autorizzazione alla costruzione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su istanza del soggetto interessato, presentata ai sensi del comma 2 e sulla base di un'apposita conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 7.
      2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è tenuto a presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, all'ACN, alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio. All'istanza è allegata la seguente documentazione:

          a) progetti particolareggiati di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa prevista e del tempo necessario alla sua realizzazione;

          b) rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto, con l'indicazione delle misure adottate per prevenire i rischi e per limitare le conseguenze di eventuali incidenti;

          c) studio di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto;

          d) progetto preliminare per la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impianto;

          e) documentazione comprovante il possesso di adeguate capacità tecniche ed economiche; in caso di consorzio o di associazione fra più soggetti, tali requisiti sussistono se posseduti anche da uno solo dei soggetti consorziati.

 

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      3. Sulla documentazione di cui al comma 2 l'ACN effettua un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto, sull'ubicazione e sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione dell'impianto. Entro e non oltre due giorni dal ricevimento della citata documentazione, la relazione tecnica è trasmessa dall'ACN ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio.
      4. Entro e non oltre due mesi dalla data di ricevimento della relazione tecnica dell'ACN, i Ministeri e la regione interessati di cui al comma 3 trasmettono alla stessa ACN le proprie eventuali osservazioni.
      5. L'ACN, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate ai sensi del comma 4, trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro un mese dalla data di ricevimento delle osservazioni stesse, il parere tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni di sicurezza per l'esecuzione del progetto. Copia della relazione è inviata alle altre amministrazioni di cui al comma 2.
      6. Entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana il decreto di compatibilità ambientale dell'impianto ai sensi della normativa vigente in materia.
      7. Entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Entro il mese successivo allo svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 7, il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, che recepisce le prescrizioni formulate dall'ACN ai sensi del comma 5.
      9. La costruzione dell'impianto elettronucleare e delle infrastrutture connesse

 

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avviene sotto la vigilanza dell'ACN, che verifica il rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione di cui al comma 8.

Art. 7.
(Autorizzazione all'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro un mese dal rilascio del nulla osta dell'ACN in esito ai collaudi e agli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 230.
      2. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse avviene sulla base dell'apposito regolamento di esercizio previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, approvato dall'ACN, che provvede anche al controllo dell'attività.

Art. 8.
(Copertura assicurativa).

      1. I rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti di cui all'articolo 3 sono coperti da assicurazione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia nonché dalla normativa comunitaria e internazionale alla quale l'Italia ha dato esecuzione.

Art. 9.
(Deposito nazionale per i materiali radioattivi).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico indica, con proprio decreto, il sito per la realizzazione di un deposito nazionale per la sistemazione

 

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definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio di lungo periodo, previsto in cinquanta anni, dei rifiuti radioattivi di III categoria.
      2. Al fine di giungere all'individuazione del sito di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ACN, con il supporto operativo dell'APAT e della SOGIN Spa, redige e trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa una mappa delle aree potenzialmente idonee sulla base dei criteri adottati a livello internazionale e delle caratteristiche geomorfologiche, sismologiche, idrologiche e demografiche del territorio nazionale.
      3. Il sito di cui al comma 1 del presente articolo è individuato sulla base di un'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere dell'ACN, entro sei mesi dalla predisposizione della mappa delle aree potenzialmente idonee prevista dal comma 2 del presente articolo.
      4. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al comma 3, all'individuazione definitiva del sito si provvede entro due mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione del sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa.
      5. La validazione del sito di cui al comma 1 è effettuata, entro un anno dalla data di emanazione del relativo decreto di individuazione, dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dall'ACN con il supporto operativo della SOGIN Spa.
      6. Il deposito nazionale di cui al comma 1 è opera di difesa nazionale, indifferibile e urgente.
      7. Per la progettazione e per la costruzione del deposito nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, incluse le
 

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procedure espropriative, si applicano le procedure speciali previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate alla realizzazione di servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio.
      8. La progettazione e la realizzazione del deposito nazionale di cui al comma 1 sono affidate alla SOGIN Spa e sono soggette alla procedura autorizzativa di cui all'articolo 6. La gestione del deposito nazionale è affidata in concessione alla SOGIN Spa, sotto il controllo dell'ACN.
      9. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale di cui al comma 1 sono finanziati dall'ENEA, dalla SOGIN Spa e dai gestori di impianti di stoccaggio temporaneo di materiali radioattivi attraverso il versamento anticipato alla stessa SOGIN Spa delle tariffe di conferimento dei rifiuti al deposito. L'entità delle tariffe e le modalità del versamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      10. Gli articoli 1, 2, 3 e il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 10.
(Compensazioni territoriali).

      1. A decorrere dalla data di autorizzazione alla costruzione degli impianti di produzione elettrica di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:

          a) gli utenti elettrici residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di una riduzione del 25 per cento della tariffa elettrica;

 

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          b) i contribuenti residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono della riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

          c) i comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato in 0,05 centesimi di euro per kWh prodotto nell'impianto stesso, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.

      2. A decorrere dalla data in cui è autorizzata la costruzione del deposito nazionale di cui all'articolo 9 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:

          a) i contribuenti residenti nel comune ospitante il deposito nazionale e nei comuni confinanti godono della riduzione del 50 per cento dell'ICI e dell'esenzione dalla TARSU;

          b) il comune ospitante il deposito nazionale e i comuni confinanti godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato, rispettivamente, in 2 milioni di euro all'anno e in 1 milione di euro all'anno, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.

      3. A decorrere dalla data di entrata in esercizio del deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, al comune ospitante e ai comuni confinanti, nonché alla provincia e alla regione competenti per territorio, si applicano le compensazioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
      4. La diminuzione del gettito comunale derivante dall'applicazione delle misure di compensazione di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), è compensata

 

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mediante versamento ai comuni di somme equivalenti, determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione alla costruzione del relativo impianto.
      5. Le misure di compensazione di cui al comma 1, lettere a) e c), sono finanziate mediante una riserva tariffaria sul costo del kWh determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      6. Il versamento delle compensazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), è operato con cadenza annuale attraverso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Art. 11.
(Esercizio dei poteri sostitutivi).

      1. Qualora l'intesa di cui all'articolo 2, comma 5, non sia raggiunta, il Ministro dello sviluppo economico procede a negoziare con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano le quote di produzione elettrica e di capacità produttiva di loro competenza in attuazione delle indicazioni del PNE.
      2. Qualora il negoziato di cui al comma 1 non giunga a conclusione entro un mese, l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di produzione elettrica delle capacità produttive previste dal PNE è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 12.
(Informazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico approva il progetto di una campagna nazionale di sensibilizzazione e d'informazione sulle necessità di riequilibrio del sistema elettrico nazionale, sulle caratteristiche tecniche, economiche e ambientali delle diverse tecnologie di produzione elettrica e delle

 

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infrastrutture connesse e sulle indicazioni formulate dal PNE.
      2. Il progetto di cui al comma 1 è articolato nel modo più ampio, con attività di breve, medio e lungo termine, utilizzando tutti i canali di informazione e con componenti specifiche rivolte al sistema scolastico e della formazione universitaria, al sistema amministrativo, al sistema dei mezzi di comunicazione nonché alla popolazione in ambito centrale e locale.
      3. Il progetto di cui al comma 1 deve prevedere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soggetti autorizzati alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle infrastrutture previsti dal PNE e delle amministrazioni locali dei territori direttamente interessati.
      4. Il progetto di cui al comma 1 è attuato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, recante il PNE.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ACN provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, che, per le finalità della medesima legge, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 4 milioni di euro in favore dell'ACN. Gli altri enti e amministrazioni pubblici provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
      2. Per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, diversi da quelli di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

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      3. All'onere di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. All'onere di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.